Ponte sullo Stretto, audizione dell’associazione Invece del ponte

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Presso le Commissioni Riunite Ambiente e Trasporti della Camera dei Deputati, si è svolta l’audizione dell’associazione Invece del ponte. Durante l’intervento, il professor Guido Signorino si è soffermato sull’articolo 1 del Decreto-Legge attualmente in discussione, evidenziando gravi criticità sia dal punto di vista normativo che tecnico riguardo alle procedure per il ponte sullo Stretto.

In particolare, Signorino ha ricordato che le norme europee e il Codice degli Appalti stabiliscono che, se il costo di un contratto aumenta di oltre il 50%, l’appalto deve essere annullato e riassegnato tramite una nuova gara. Tuttavia, il Decreto-Legge 73 stabilisce che, per determinare questo incremento, si debba fare riferimento al “costo dell’opera indicato nell’Allegato II della Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2012”, pari a 8,5 miliardi di euro.

Secondo il professor Signorino, questa scelta è errata e contraria a norme non derogabili. «Il Codice degli Appalti – ha sottolineato – stabilisce chiaramente che il contratto può essere modificato solo se l’aumento di prezzo non supera il 50% del valore iniziale. Il valore di riferimento, tassativamente, è quello del contratto originale». La NADEF, ha aggiunto, è un documento di programmazione finanziaria del Governo, estraneo alla disciplina contrattuale e non menzionato nelle procedure di gara; usarla come parametro violerebbe i principi di trasparenza e concorrenza.

I dati presentati indicano che il valore iniziale del contratto, nel 2006, era di circa 3,9 miliardi di euro. Aggiornato nel Piano Economico-Finanziario del 2009, nel 2011 aveva raggiunto circa 4,5 miliardi. Rivalutando questa cifra secondo i criteri contrattuali, si arriva a un massimo di circa 5,5 miliardi. Con un aumento del 50%, il limite massimo sarebbe di circa 8,3 miliardi. Oltre questa soglia, sarebbe obbligatoria una nuova gara.

«Va inoltre evidenziato – ha proseguito Signorino – che il progetto manca degli elaborati estimativi obbligatori, assenti sia nella documentazione del 2011 che in quella del 2024. Questa carenza impedisce al CIPESS di approvare il progetto definitivo, in quanto mancante di documentazione essenziale».

In conclusione, sono stati ribaditi quattro punti principali:

  1. Il Decreto-Legge non può usare la NADEF come valore di riferimento per il calcolo dell’incremento contrattuale, perché contrario alla normativa europea e al Codice dei Contratti.
  2. L’unico valore legittimo da considerare è quello del “contratto iniziale”.
  3. Sulla base di questo parametro, l’incremento previsto supera ampiamente il limite del 50%, rendendo inapplicabile la procedura prevista dal DL 35 (che prevede la continuità del contratto del 2006).
  4. Il progetto definitivo, privo degli elaborati estimativi obbligatori, non può essere approvato dal CIPESS.

L’associazione Invece del ponte ha quindi invitato la Commissione a rivedere l’articolo 1 del Decreto-Legge, affinché sia conforme alla normativa vigente e ai principi europei in materia di appalti pubblici.

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